La legge Gelli dell’8 marzo 2017 ha previsto l’istituzione del “Garante per il Diritto alla Salute”. Di cosa si tratta?

C’è una legge in Italia, la cosiddetta Legge Gelli, che prevedeva nel 2017 di istituire un “Garante per il Diritto alla Salute”, a tutela dei pazienti e per segnalare i casi di malasanità. Ma ben poco si è visto fino ad oggi. Ne parliamo con l’Avv. Gabriele Chiarini.

 

Nelle intenzioni del legislatore, vorrebbe essere una figura di supporto al cittadino e, in generale, a chiunque sia o sia stato destinatario di prestazioni sanitarie presso una Struttura pubblica o privata. Il Garante – così dice la legge n. 24/2017 – può essere adito gratuitamente, in via diretta o tramite un proprio delegato (come ad esempio un familiare o un legale appositamente incaricato), per segnalare disfunzioni o inefficienze del sistema dell’assistenza sanitaria o sociosanitaria.

Ricevuta la segnalazione, il Garante acquisisce dalla Struttura sanitaria, anche in via digitale, gli atti relativi alle disfunzioni paventate e verifica se queste sono effettivamente sussistenti oppure no. Se constata che, in effetti, il problema esiste, e quindi la segnalazione era fondata, può intervenire – continua la legge – “a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale“.

Quindi i poteri del Garante non sono stabiliti dalla legge Gelli, ma dalla legislazione regionale?

E’ proprio così: la concreta istituzione del Garante per il Diritto alla Salute è stata demandata dalla legge “Gelli” all’iniziativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per essere più precisi, tra l’altro, non si tratta della creazione di una nuova Autorità: la funzione di Garante per la Salute, infatti, viene attribuita ad un organo già esistente, vale a dire il Difensore Civico regionale (o provinciale).

Sono dunque le Regioni (o le Province autonome), con un proprio provvedimento normativo, che devono (o meglio: dovrebbero) affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il Diritto alla Salute, disciplinandone la struttura organizzativa ed il supporto tecnico.

Questo sistema non ha certo agevolato l’effettivo insediamento dell’ufficio del Garante e, ove esistente, non ha favorito l’incisività della sua azione.

In primo luogo, la legge nazionale non ha previsto alcuna dotazione economica per il Garante; è chiaro che non si possono “fare le nozze coi fichi secchi”, quindi l’operatività del Garante diventa ardua se deve avvenire nei limiti delle esigue risorse già a disposizione del Difensore civico, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Inoltre, sono pochissime le Regioni che hanno effettivamente attuato la delega normativa, disciplinando tempi e modalità del conferimento dell’incarico di Garante per la Salute.

Qual è lo stato di attuazione del Garante per la Salute nelle varie Regioni italiane?

Piuttosto desolante, come accennavamo.

Soltanto tre Regioni hanno concretamente istituito questa figura: per prima la Lombardia (alla fine del 2017), poi la Campania (nell’aprile 2018), e infine il Piemonte (a dicembre 2018).

In Emilia Romagna, già nel marzo 2017, era stato presentato un progetto di legge per l’attuazione del Garante, ma ad oggi questo progetto non è stato approvato.

L’ordinamento di altre Regioni (come il Molise, le Marche, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia), pur non avendo attuato il Garante per la Salute, prevede – a vario titolo – l’istituzione di un Garante per i diritti della persona, ma con specifico riferimento alla posizione dei minori, dei detenuti o (è il caso del Friuli) degli immigrati.

La maggior parte delle Regioni e le Province di Trento e Bolzano, invece, sembrano essersi assolutamente disinteressate della questione.

In Sardegna ed in Calabria, dal 2007-2008, era stato introdotto un Garante regionale per il diritto alla salute, che costituiva una specie di precursore della figura prevista dalla legge “Gelli”, ma pare che questo istituto non sia mai concretamente entrato in funzione.

La Regione Sicilia, addirittura, non ha mai istituito neppure la figura del Difensore Civico; in Puglia, pur essendo stato istituito nel 1981, non risulta operativo per mancata approvazione della legge attuativa.

 

Nella foto l’Avv. Gabriele Chiarini

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