TUTELA PER I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE E RARE
Il GILS chiede la rimborsabilità del nintedanib, farmaco indispensabile per il trattamento della fibrosi polmonare associata alla Sclerosi Sistemica
Dopo il blocco della rimborsabilità da parte dell’AIFA del nintedanib, farmaco indispensabile per contrastare la fibrosi polmonare associata alla Sclerosi Sistemica, il GILS chiede la tutela di tutti coloro che sono affetti da patologie croniche e rare che hanno necessità di terapie farmacologiche efficaci e gratuite.
La fibrosi polmonare rappresenta una delle peggiori complicanze della Sclerosi Sistemica (conosciuta anche come Sclerodermia), malattia rara e autoimmune. Con un terzo dei malati di Sclerosi Sistemica colpiti, la fibrosi polmonare è inoltre una delle principali cause di mortalità tra gli sclerodermici.
La recente introduzione del farmaco anti-fibrotico nintedanib, riconosciuto dall’EMA nel 2019, ha acceso le speranze dei pazienti e dei loro caregiver, speranze che si sono concretizzate dopo la pubblicazione dello studio SENSCIS (N Engl J Med. 2019 Jun), che ha dimostrato come la terapia con nintedanib sia efficace nel prevenire l’ulteriore perdita di funzionalità polmonare e rallentare quindi la progressione del danno polmonare.
Quest’anno però l’AIFA ha bloccato la rimborsabilità del farmaco, con il conseguente risultato che i pazienti non possono più accedere a nintedanib che, al momento, rappresenta l’unica speranza per contrastare la fibrosi polmonare.
Per questo motivo il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia), sempre al fianco dei pazienti, chiede il rispetto di quanto scritto nell’Art. 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]”.
La richiesta avanzata dal GILS è quindi che ai pazienti rari, che stanno attraversando uno stadio critico della malattia, venga garantito questo farmaco indispensabile per la cura della fibrosi polmonare associata alla Sclerosi Sistemica, consentendo la rimborsabilità e l’effettiva possibilità di somministrazione del nintedanib.